5:30

Ep. XXVI – Il Sacramento della Penitenza

PDF
Catechismo
Catechismo
Ep. XXVI - Il Sacramento della Penitenza
/

Articolo 12: Il Sacramento della Penitenza assolve il penitente da tutti i peccati confessati e da quelli che avrebbe confessato se se li fosse ricordati.

«Effetto di questo sacramento è lassoluzione dei peccati». (Concilio di Firenze, DH 1323); «…la chiesa nient’altro esige dai penitenti che di confessare, dopo un diligente esame…, quei peccati con cui ricordano di avere offeso mortalmente il loro Signore e Dio; gli altri peccati, che non ricordano, malgrado il diligente esame, si ritengono inclusi genericamente nella stessa confessione». (Concilio di Trento, DH 1682)

Articolo 13: Per la piena e completa remissione dei peccati, sono necessari tre elementi: contrizione, confessione e soddisfazione.

 «…La contrizione, la confessione, la soddisfazione… sono richiesti nel penitente dallistituzione divina per lintegrità del sacramento e per la piena e perfetta remissione dei peccati…». (Concilio di Trento, DH 1673).

La contrizione è di due tipi: perfetta e imperfetta. La contrizione perfetta è la contrizione dell’amore, cioè il dolore di aver offeso Dio sommamente amato. La contrizione imperfetta è invece la contrizione della paura ossia il dolore di essersi allontanato da Lui. Entrambi i tipi sono sufficienti per l’assoluzione mediante il Sacramento della Penitenza.

La contrizione perfetta, la contrizione dell’amore, è sufficiente per il perdono dei peccati anche al di fuori del Sacramento della Penitenza. Tuttavia, poiché non possiamo mai essere certi di possedere la contrizione perfetta, è necessario ricorrere al Sacramento della Penitenza per essere sicuri che i nostri peccati siano stati perdonati.

Il timore di Dio, che genera la contrizione imperfetta, va distinto dal timore della punizione. Quest’ultimo non equivale alla contrizione necessaria per la remissione dei peccati. Un peccatore incallito sul letto di morte può benissimo temere la dannazione eterna, ma questa sola paura (in assenza del dolore per aver offeso Dio) non sarà sufficiente per l’assoluzione nel Sacramento della Penitenza.

Quanto alla confessione dei peccati, questa deve comprendere tutti i peccati mortali commessi dopo l’ultima confessione e tutti quelli dimenticati o deliberatamente taciuti in passato. È bene confessare anche i peccati veniali. L’uomo è stato creato non per evitare l’inferno, ma per santificare sé stesso e per raggiungere quel grado di gloria in Paradiso, che Dio desidera per lui dall’inizio del tempo e per tutta l’eternità.

Se un peccato mortale viene deliberatamente taciuto, l’intera confessione sarà invalida e sacrilega. Se si nasconde invece un peccato veniale, questo non sarà perdonato, ma la confessione sarà comunque valida. Un esempio di peccato veniale è non perdonare qualcuno. Infatti un tale peccato non sarà assolto se il penitente non se ne accusa in confessione. Dovrebbe fare un atto di volontà per perdonare la persona in questione, pregare per lei e poi confessare il peccato.

La confessione è obbligatoria almeno una volta all’anno. Il confessore deve essere un sacerdote ed il penitente deve essere presente di persona (la confessione telefonica non è valida). La confessione e l’assoluzione generale sono valide in caso di pericolo; è invalida se il penitente assiste a tale funzione senza l’intenzione di confessare i suoi peccati mortali più tardi all’interno del Sacramento della Penitenza.

La soddisfazione è la penitenza che il confessore impone dopo aver ascoltato la confessione. Rimuove o riduce la pena temporale per i peccati confessati che il penitente avrebbe dovuto subire in questa vita oppure in Purgatorio.

SCARICA IL TESTO INTEGRALE (PDF)

Scroll to top